Adeguatezza dialitica in dialisi peritoneale

DEFINIZIONE DI ADEGUATEZZA DIALITICA

Adeguatezza deriva dal latino adaequare: pareggiare, rendere uguale.

Da questo punto di vista, l’unico trattamento sostitutivo della funzione renale che potremmo considerare completamente adeguato è il trapianto di rene.

Per la dialisi è ragionevole accettare una adeguatezza parziale che rispetti dei principi e delle definizioni proprie.

Qui di seguito sono riportate tre definizioni di adeguatezza dialitica:

a. quantità di dialisi somministrata associata alla migliore sopravvivenza del paziente (decesso= fallimento di tipo 1);

b. quantità di dialisi somministrata in grado di garantire che le complicanze del paziente dializzato non siano ascrivibili all’insufficiente depurazione o ultrafiltrazione (morbidità= fallimento di tipo 2);

c. quantità di dialisi somministrata in grado di garantire al paziente in dialisi una sopravvivenza uguale a quella della popolazione non dializzata.

L’adeguatezza dialitica deve contemplare contemporaneamente l’adeguatezza depurativa (adeguata rimozione di tossine uremiche) e quella ultrafiltrativa (adeguata rimozione di fluidi) [1] (full text).

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