Adeguatezza deriva dal latino adaequare: pareggiare, rendere uguale.
Da questo punto di vista, l’unico trattamento sostitutivo della funzione renale che potremmo considerare completamente adeguato è il trapianto di rene.
Per la dialisi è ragionevole accettare una adeguatezza parziale che rispetti dei principi e delle definizioni proprie.
Qui di seguito sono riportate tre definizioni di adeguatezza dialitica:
a. quantità di dialisi somministrata associata alla migliore sopravvivenza del paziente (decesso= fallimento di tipo 1);
b. quantità di dialisi somministrata in grado di garantire che le complicanze del paziente dializzato non siano ascrivibili all’insufficiente depurazione o ultrafiltrazione (morbidità= fallimento di tipo 2);
c. quantità di dialisi somministrata in grado di garantire al paziente in dialisi una sopravvivenza uguale a quella della popolazione non dializzata.
L’adeguatezza dialitica deve contemplare contemporaneamente l’adeguatezza depurativa (adeguata rimozione di tossine uremiche) e quella ultrafiltrativa (adeguata rimozione di fluidi) [1] (full text).
BibliografiaReferences
[1] Dombros N, Dratwa M, Feriani M et al. European best practice guidelines for peritoneal dialysis. 7 Adequacy of peritoneal dialysis. Nephrology, dialysis, transplantation : official publication of the European Dialysis and Transplant Association – European Renal Association 2005 Dec;20 Suppl 9:ix24-ix27(full text)